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IL DISSEQUESTRO

IL DISSEQUESTRO

  1. Il sequestro in ambito penale;
  2. Le misure cautelari reali;
  3. Il sequestro conservativo;
  4. Il sequestro preventivo;
  5. Il dissequestro ed i suoi effetti.
  6. Le impugnazioni.

IL SEQUESTRO IN AMBITO PENALE

Può accadere ancor prima dell’instaurazione di un procedimento penale che un bene di proprietà del soggetto possa essere sottoposto a sequestro e quindi venga sottratto alla disponibilità del legittimo proprietario.

Le tipologie di sequestro in ambito penale sono 2: il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo.

Nel caso in cui si è destinatari di un provvedimento di sequestro è fondamentale recarsi a strettissimo giro presso un avvocato penalista essendo estremamente stringenti i tempi per proporre impugnazione.

LE MISURE CAUTELARI REALI

Il nostro ordinamento contempla accanto alle misure cautelari personali (carcerazione – arresti domiciliari- etc…) una serie di misure restrittive che si applicano su beni mobili e beni immobili con finalità cautelari (c.d. misure cautelari reali).

Tali misure a differenza delle misure cautelari personali si caratterizzano per un minore rigore richiesto per la loro applicazione tant’è che non hanno quali presupposti i gravi indizi di colpevolezza ed il ricorrere di esigenze cautelari.

Il codice penale prevede 2 specifiche misure cautelari reali che sono: il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo.

Ambedue le tipologie di sequestro comportano l’indisponibilità di un bene per il legittimo proprietario o possessore i quali non potranno disporre del bene sino alla cessazione della misura.

Con l’applicazione del sequestro possono perseguirsi diverse finalità:

  • una finalità conservativa al fine di garantire l’esecuzione dei capi civili della futura sentenza di condanna (sequestro conservativo);
  • una finalità preventiva al fine di impedire che un bene pertinente ad un reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso ovvero agevolare la commissione di altri reati (sequestro preventivo – si pensi al caso degli abusi edilizi).

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

La finalità perseguita con il sequestro conservativo è quella di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili connesse al reato ed al procedimento penale.

Esso è quindi preordinato ad evitare la dispersione o sottrazione di beni mobili ed immobili funzionali ad assicurare il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili nascenti dal reato.

Soggetti legittimati a richiedere il sequestro conservativo sono il P.M. e la parte civile.

I presupposti di legge affinchè il sequestro conservativo venga disposto sono 2:

  • il fumus boni iuris, ovverosia la ragionevole previsione della commissione del reato;
  • il periculum in mora, ovverosia il concreto pericolo che i beni diretti a garantire i crediti possano essere dispersi o sottratti.

A pronunciarsi sulla richiesta di sequestro conservativo sarà il Giudice il quale valutata l’esistenza dei presupposti (fumus boni iuris – periculum in mora) emette ordinanza di sequestro senza ascoltare o interrogare l’indagato il quale potrà comunque far valere le proprie ragioni mediante la proposizione del riesame.

Il sequestro conservativo si estingue quando l’imputato o il responsabile civile offrono una idonea cauzione in denaro o altro bene ovvero allorquando viene a mancare il fumus boni iuris (ad es. intervenga una sentenza di assoluzione).

Nell’ipotesi in cui intervenga una sentenza di condanna irrevocabile, invece, il sequestro conservativo si trasforma in pignoramento ed ha inizio l’esecuzione forzata dei beni pignorati.

IL SEQUESTRO PREVENTIVO

Il sequestro preventivo a differenza di quello conservativo ha finalità prettamente penalistiche essendo diretto ad impedire l’ulteriore consumazione del reato ovvero la commissione di ulteriori reati (si pensi al caso degli abusi edilizi in cui l’immobile è sottoposto a sequestro preventivo per impedire la prosecuzione di eventuali lavori).

La finalità di prevenzione criminosa implica che l’unico soggetto legittimato a richiederlo è il P.M.

Destinatari del sequestro preventivo possono essere sia l’indagato sia il possessore del bene da sottoporre a vincolo.

I presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo sono simili a quelli del sequestro conservativo: il fumus boni iuris ed il pericolo che il bene per la sua natura possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero essere funzionale alla commissione di altri reati.

Il procedimento di sequestro è abbastanza celere, il P.M. invia la richiesta al Giudice procedente il quale con decreto motivato può disporre il sequestro. Tale decreto di sequestro può sempre essere revocato su istanza di parte.

Può accadere che nella fase delle indagini preliminari, ricorrendo un’esigenza d’urgenza che non consenta di attendere il provvedimento del Giudice, il sequestro venga disposto dalla Polizia Giudiziaria o dal P.M.

Sia nel caso in cui venga disposto da ufficiali di P.G. o nel caso in cui venga disposto dal P.M. il verbale di sequestro o decreto di sequestro devono essere trasmessi, nel primo caso, dalla P.G. al P.M. entro 48 ore, se il P.M. ritiene che lo stesso sia stato effettuato legittimamente entro le successive 48 ore deve trasmetterlo al Giudice affinchè proceda alla convalida nel termine di 10 giorni. Nel secondo caso dal P.M. al Giudice entro 48 ore affinchè proceda alla convalida sempre nel termine di 10 giorni.

In mancanza del rispetto dei termini sopraindicati il sequestro è inefficace e quindi il bene va restituito al titolare/possessore.

IL DISSEQUESTRO ED I SUOI EFFETTI

Le diverse tipologie di sequestro sono sempre soggette a revoca, modifica o sostituzione.

Nel caso in cui il sequestro di un bene sia stato effettuato in mancanza dei relativi presupposti di legge il soggetto interessato mediante il suo legale può sempre richiedere al Giudice che la res venga dissequestrata.

Tale procedura si avvia mediante un’istanza di dissequestro depositata nella cancelleria del Giudice.

In tale istanza vengono evidenziate le ragioni che giustificano la rimozione del vincolo sul bene con conseguente richiesta di restituzione della cosa all’avente diritto.

Si pensi al caso del sequestro preventivo operato su un bene immobile per accertati abusi edilizi. In questo caso se in realtà non vi sono abusi ovvero viene effettuato un ripristino dello stato dei luoghi grazie al quale l’abuso edilizio è rimosso sarà possibile ottenere il dissequestro dell’immobile che, quindi, ritornerà nella piena disponibilità del soggetto.

In caso di revoca del provvedimento di sequestro le cose oggetto del sequestro vanno immediatamente riconsegnate all’avente diritto.

LE IMPUGNAZIONI

Il sistema delle impugnazioni delle misure cautelari reali presenta molte analogie con il sistema delle misure cautelari personali tant’è che il legislatore ha fatto ampio uso alla tecnica del rinvio agli artt. 309 e 310 del c.p.p.

Tra le maggiori differenze dei 2 sistemi si rileva che il potere di deliberazione nelle impugnazioni sulle misure cautelari reali è meno intenso e limitato rispetto a quello sulle misure cautelari personali.

Il controllo, infatti, è limitato al fumus boni iuris e cioè all’alta probabilità che il fatto-reato sia ascrivibile alla persona nei cui confronti è stato operato il sequestro del bene.

L’impugnazione principalmente esperibile in caso di sequestro conservativo o sequestro preventivo è il riesame.

In ambedue i casi la proposizione del riesame non sospende l’efficacia del sequestro.

L’istanza di riesame deve essere proposta entro il termine di 10 giorni dall’esecuzione del sequestro ovvero entro 10 giorni dal momento della conoscenza dell’avvenuto sequestro.

 

Avv. Gianluca Sperandeo 

 

 

 

 

 

 

 


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